In tema di crisi d’impresa, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 222 del 15 novembre 2023, ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle rinunce ai crediti da parte dei soci.
In particolare, si è soffermata sulla possibilità di escludere tali rinunce dalla tassazione come sopravvenienze attive, a patto che vengano rispettati determinati requisiti.
Cosa dice la normativa?
L’art. 88, comma 4-ter, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che le rinunce ai crediti da parte dei soci non contribuiscano a formare il reddito imponibile della società, purché:
- Siano destinate a coprire perdite o a ricostituire il patrimonio netto;
- Avvengano entro il limite del valore fiscalmente riconosciuto del credito.
Se questi requisiti non vengono rispettati, l’importo rinunciato viene considerato una sopravvenienza attiva imponibile.
Cosa significa per le imprese in crisi?
- Sostegno concreto: i soci possono supportare l’azienda nel risanamento senza gravare ulteriormente sul piano fiscale.
- Risanamento facilitato: questa misura agevola la continuità aziendale, offrendo un importante aiuto per superare le difficoltà economiche.
Con questa risposta, l’Agenzia delle Entrate conferma che la normativa intende favorire il risanamento delle imprese, riducendo il peso fiscale sugli interventi dei soci volti a salvaguardare la stabilità aziendale.